|
||
|
||
|
COMUNICATO 31 MARZO 2010 FISAT sta promuovendo una raccolta firme per una CLASS ACTION volta a mettere fine alla situazione di incertezza creatasi sui calibri da caccia. L'adesione può essere fatta all'EXA 2010 presso lo stand EUROARMS ITALIA (B29) o presso gli stand convenzionati (come per esempio ARMI E TIRO), oppure per posta o per e-mail.
Per tutti i dettagli sulla CLASS ACTION scaricare il COMUNICATO STAMPA
|
||
ARMI DA CACCIA - LA SITUAZIONE
Abbiamo ricevuto molte
richieste di chiarimento sui calibri ammessi per l'esercizio
dell'attività venatoria.
|
||
La richiesta ci è stata posta non da cacciatori ma da collezionisti e amatori di armi lunghe ex ordinanza visto che i fucili da caccia possono essere detenuti in numero illimitato. | ||
Molto sinteticamente le armi lunghe rigate
sono da caccia se:
|
||
La normativa che regola l'argomento è
assolutamente chiara e riportiamo di seguito sia il testo
dell'articolo 13 della legge
157/1992
che la circolare esplicativa del
6 maggio 1997 n. 559/C-50.065-E-97 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale Nr. 122 del 28-5-97.
Suggeriamo, nel caso ci
siano discussioni in fase di denuncia, di munirsi della copia della
legge e della circolare esplicativa scaricabili in PDF.
|
||
LEGGE157/1992 (Art. 13 )
13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria. |
||
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. | ||
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco. | ||
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. | ||
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. | ||
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. | ||
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie | ||
|
||
MINISTERO DELL'INTERNO | ||
CIRCOLARE 6 MAGGIO 1997, N. 559/C-50.065-E-97 | ||
"Art. 13 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria" |
||
(G.U. 28/5/1997- serie gen. n 122) | ||
|
||
|
||
Per qualsiasi suggerimento, segnalazione o richiesta scrivere a: |
||