COMUNICATO 31 MARZO 2010

 

FISAT sta promuovendo una raccolta firme per una CLASS ACTION volta a mettere fine alla situazione di incertezza creatasi sui calibri da caccia.

L'adesione può essere fatta all'EXA 2010 presso lo stand EUROARMS ITALIA (B29) o presso gli stand convenzionati (come per esempio ARMI E TIRO), oppure per posta o per e-mail.

 

Per tutti i dettagli sulla CLASS ACTION scaricare il COMUNICATO STAMPA

MODULO PER ADESIONE SINGOLA ALLA CLASS ACTION

MODULO PER ADESIONE COLLETTIVA ALLA CLASS ACTION

 

 
 
ARMI DA CACCIA - LA SITUAZIONE
Abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento sui calibri ammessi per l'esercizio dell'attività venatoria.
 
  La richiesta ci è stata posta non da cacciatori ma da collezionisti e amatori di armi lunghe ex ordinanza visto che i fucili da caccia possono essere detenuti in numero illimitato.  
 
Molto sinteticamente le armi lunghe rigate sono da caccia se:
  • hanno calibro uguale a 5,6 mm e altezza di bossolo uguale o maggiore di 40 mm
  • oppure hanno calibro maggiore di 5,6 mm (anche se l'altezza del bossolo è inferiore di 40 mm)
 
 
La normativa che regola l'argomento è assolutamente chiara e riportiamo di seguito sia il testo dell'articolo 13  della legge  157/1992 che la circolare esplicativa del 6 maggio 1997 n. 559/C-50.065-E-97 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Nr. 122 del 28-5-97
Suggeriamo, nel caso ci siano discussioni in fase di denuncia, di munirsi della copia della legge e della circolare esplicativa scaricabili in PDF.
 
     
 

LEGGE157/1992 (Art. 13 )   

testo stampabile dell'articolo 13>>> 

  testo stampabile della Legge 157/1992 completa>>>

13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

 
  1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.  
  2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.  
  3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.  
  4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.  
  5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.  
  6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie  
 

 

 
  MINISTERO DELL'INTERNO   
  CIRCOLARE 6 MAGGIO 1997, N. 559/C-50.065-E-97  
  "Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Mezzi per l'esercizio
dell'attivita' venatoria"
 
  (G.U. 28/5/1997- serie gen. n 122)

testo stampabile della circolare>>>

 
 


È stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce:
"L'attività venatoria è consentita...(Omissis)...con fucile con canna ad
anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di
calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
In particolare, è stato posto i quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia
sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.
Al riguardo, si fa presente che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:
a)     i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;
b)     i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6 a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.


La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
p. il Ministro: Masone

 
     
   

 

Per qualsiasi suggerimento, segnalazione o richiesta scrivere a:

info@euroarms.net